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Aiuti di stato Covid: istruzioni per l’autodichiarazione

E’ disponibile sul sito dell’Agenzia delle entrate il modello per la presentazione dell’autodichiarazione sugli aiuti di Stato Covid.

E’ disponibile sul sito dell’Agenzia delle entrate il modello per la presentazione dell’autodichiarazione sugli aiuti di Stato Covid.

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato il modello e le istruzioni per la presentazione dell’autodichiarazione sugli aiuti di Stato Covid per le imprese. Ecco le modalità e i termini da rispettare.

Aiuti di stato Covid, pubblicato modello per l’autodichiarazione

E’ online il provvedimento n. 143438 con il quale l’Agenzia delle Entrate stabilisce le modalità, i termini di presentazione e il contenuto dell’autodichiarazione per le imprese che devono comunicare gli aiuti di Stato ricevuti a causa dell’emergenza Covid-19 in attuazione del decreto MEF 11 dicembre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 15 del 20 gennaio 2022, nonchè le modalità e i termini per la restituzione volontaria degli stessi aiuti in caso di superamento dei massimali previsti ai sensi dell’articolo 4 del decreto e le modalità tecniche con cui l’Agenzia delle entrate rende disponibili ai Comuni le autodichiarazioni presentate dagli operatori economici.

In base all’articolo 3 del decreto i soggetti beneficiari degli aiuti concessi per fronteggiare l’emergenza sanitaria Covid-19 sono tenuti a presentare all’Agenzia delle Entrate un’autodichiarazione per attestare che l’importo complessivo degli aiuti ricevuti non superi i massimali indicati nella Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final, recante “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza da Covid-19”, cosiddetto Temporary framework, e il rispetto delle condizioni previste.

Termini e modalità di presentazione

L’autodichiarazione attestante il rispetto dei massimali deve essere inviata a partire dal 28 aprile, entro il 30 giugno 2022 tramite il servizio web disponibile nell’area riservata del sito dell’Agenzia delle entrate o attraverso i canali telematici dell’ente.

Il modello di dichiarazione sostitutiva deve essere presentato da tutti i contribuenti che hanno ricevuto gli aiuti Covid, che, con atto notorio, dovranno verificare e dichiarare di aver rispettato la disciplina Ue sugli aiuti di Stato e i massimali previsti dalla sezione 3.1 e 3.12 in relazione ai limiti previsti al 27 gennaio 2021 e al 31 dicembre 2021.

Ad inviare l’autodichiarazione deve essere lo stesso contribuente oppure un soggetto incaricato della trasmissione delle dichiarazioni.

Entro 5 giorni dall’invio, l’Agenzia rilascerà una ricevuta che attesta la presa in carico o, viceversa, lo scarto con le motivazioni.

L’avviso dell’Agenzia delle entrate informa inoltre che sono tenuti ad inviare la dichiarazione – entro il 30 giugno 2022 oppure, se successivo, entro il termine di 60 giorni dal pagamento delle somme dovute o della prima rata – anche i contribuenti che si avvalgono della definizione agevolata delle somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni. Si tratta dei contribuenti con partita Iva attiva al 23 marzo 2021 che, a causa della situazione emergenziale, nel 2020 hanno subito una riduzione superiore al 30% del volume d’affari rispetto all’anno precedente.

La presentazione non è invece obbligatoria per coloro che hanno già reso una dichiarazione sostitutiva in sede di presentazione della comunicazione/istanza per accedere agli aiuti per i quali il relativo modello includeva l’autodichiarazione (come, ad esempio, l’istanza per il riconoscimento del contributo a fondo perduto perequativo).

Cosa fare in caso di superamento dei limiti

In caso di superamento degli importi di aiuto eccedenti i massimali, il beneficiario potrà mettersi in regola effettuando i versamenti dell’eccedenza o restituendo l’aiuto, maggiorata degli interessi da recupero, senza l’irrogazione di nessuna sanzione.

Gli importi eccedenti i limiti dei massimali previsti devono essere volontariamente restituiti o sottratti da aiuti successivamente ricevuti entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2021. In assenza di nuovi aiuti a favore del beneficiario o nel caso in cui l’ammontare dei nuovi aiuti non sia sufficiente a garantire il completo recupero, l’importo da recuperare deve essere effettivamente riversato.

Il riversamento volontario dovrà essere effettuato con modello F24. In ogni caso è esclusa la compensazione

fonte immagine: https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/-/comunicato-stampa-del-27-aprile-2022

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