Categorie
news

Autodichiarazione Aiuti Covid: compilazione semplificata

L’Agenzia delle Entrate ha comunicato la modifica del modello di autodichiarazione Aiuti Covid, fornendo le nuove istruzioni. Ecco cosa c’è da sapere

L’Agenzia delle Entrate ha comunicato la modifica del modello di autodichiarazione Aiuti Covid, fornendo le nuove istruzioni. Ecco cosa c’è da sapere

Semplificata la “comunicazione degli Aiuti di Stato Covid-19”, ovvero la “Dichiarazione sostitutiva di atto notorio del rispetto dei requisiti del Temporary Framework (sezioni 3.1 e 3.12) per le misure di aiuto a sostegno dell’economia nell’emergenza epidemiologica da covid-19”. La novità è stata comunicata dall’Agenzia delle entrate.

Autodichiarazione Aiuti Covid semplificata

A seguito delle numerose richieste di semplificazione pervenute dai professionisti e dalle associazioni di categoria, con il Provvedimento prot. 398976 del 25 ottobre 2022 firmato dal Direttore, l’Agenzia delle Entrate ha annunciato la semplificazione della compilazione del modello di Autodichiarazione sugli aiuti di Stato Covid, fornendo le opportune istruzioni.

Per rendere più agevole la compilazione del modello, l’ente ha individuato una soluzione operativa, condivisa con il Dipartimento delle Finanze, nel rispetto delle indicazioni formulate dalla Commissione europea nell’ambito dell’autorizzazione del regime “ombrello”, di cui all’articolo 1, commi da 13 a 17, del Dl n. 41/2021.

Le istruzioni dell’Agenzia delle entrate

Per semplificare la procedura di compilazione, l’Agenzia delle entrate ha inserito nel frontespizio la nuova casella “ES”, barrando la quale il dichiarante può evitare di compilare il quadro A, e quindi di fornire l’elenco dettagliato di tutti gli aiuti Covid ricevuti.

Nel provvedimento si precisa, però, che la casella può essere marcata solo dai soggetti che dichiarano di rispettare le seguenti condizioni:

  •  aver ricevuto dal 1° marzo 2020 al 30 giugno 2022 uno o più aiuti tra quelli elencati nel quadro A
  • per nessuno degli aiuti ricevuti intendono fruire dei limiti di cui alla Sezione 3.12 del Temporary Framework;
  • l’ammontare complessivo degli aiuti ricevuti non supera i limiti massimi previsti dalla Sezione 3.1 del medesimo quadro temporaneo Temporary Framework (800 mila euro fino al 27 gennaio 2021 e 1 milione e 800 mila euro dal 28 gennaio 2021).

Il provvedimento dell’Agenzia delle entrate precisa inoltre che, sulla base di quanto concordato con la Commissione europea nell’ambito della notifica del su citato regime “ombrello”, sono esclusi dall’esonero gli aiuti Imu elencati nel quadro A. Questa ulteriore semplificazione non è stata concessa dalla Commissione europea. Ciò vuol dire che i contribuenti che hanno beneficiato di questi aiuti sono tenuti comunque a compilare i corrispondenti righi.

In merito agli aiuti riportati nel quadro A, per i quali sono presenti i campi “Settore” e “Codice attività”, si ricorda che è possibile comunicare tramite l’autodichiarazione i dati necessari per consentirne la registrazione nel Registro Nazionale degli Aiuti di Stato (RNA). A tal proposito, si dispone che, per questi aiuti, il dichiarante è dispensato dalla compilazione del prospetto degli aiuti di Stato presente nel modello “Redditi 2022”. Al contrario, in caso di compilazione della casella “ES”, vige l’obbligo di compilare il prospetto “Aiuti di Stato” presente nel modello Redditi 2022.

Chi ha già inviato la dichiarazione dei redditi e utilizza la nuova modulistica barrando la casella ES, è tenuto ad inviare una dichiarazione dei redditi correttiva con il prospetto aiuti di stato compilato.

Quando scattano le semplificazioni?

È possibile utilizzare la versione aggiornata del modello a partire dal 27 ottobre 2022. Il termine ultimo per l’invio resta fissato al 30 novembre 2022, come stabilito dal provvedimento del 22 giugno 2022.

fonte immagine: https://www.facebook.com/agenziadelleentrate/photos/a.275514016148134/1765126900520164/

Continua a leggere su atuttonotizie.it

Vuoi essere sempre aggiornato e ricevere le principali notizie del giorno? Iscriviti alla nostra Newsletter

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Exit mobile version