Categorie
news

Bonus energia rinnovabile 2023: come richiederlo?

Il 1° marzo 2023 si apriranno le domande per il bonus energia rinnovabile. Vediamo insieme di cosa si tratta e a chi spetta.

Il 1° marzo 2023 si apriranno le domande per il bonus energia rinnovabile. Vediamo insieme di cosa si tratta e a chi spetta.

Al via dal 1° marzo le domande per il bonus energia rinnovabile, l’incentivo destinato a chi decide di installare dei sistemi di accumulo integrati a impianti di produzione elettrica, che si alimentino utilizzando solo fonti di energia rinnovabili, anche se già esistenti e beneficiari degli incentivi per lo scambio sul posto (decreto legge n. 91 del 2014). Vediamo come funziona e come richiederlo.

Bonus energia rinnovabile: di cosa si tratta?

Il bonus energia rinnovabile è un incentivo che prevede il riconoscimento di un credito d’imposta calcolato sulle spese sostenute per l’installazione di sistemi di accumulo dell’energia integrati a impianti di produzione elettrica, che si alimentino utilizzando solo fonti di energia rinnovabili, come i pannelli fotovoltaici.

Le spese dovranno essere documentate secondo le modalità che sono previste dalla normativa nazionale vigente in materia.

Il credito d’imposta viene riconosciuto nel limite complessivo di spesa di 3 milioni di euro per quanto riguarda l’anno 2022.

I requisiti

Il bonus energia rinnovabile 2023 può essere richiesto solamente da persone fisiche. Per accedervi bisogna rispettare due requisiti fondamentali:

  • gli impianti di produzione devono essere alimentati solo ed esclusivamente da fonti di energia rinnovabili;
  • le spese, per poter usufruire dell’agevolazione, devono essere state sostenute tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2022.

Come fare domanda

Le domande per il bonus partiranno il prossimo 1° marzo. La richiesta dovrà essere presentata esclusivamente in modalità telematica attraverso il portale dell’Agenzia dell’Entrate, che chiuderà il 31 marzo.

La domanda può essere inviata sia dal contribuente in maniera diretta che attraverso i servizi forniti da un intermediario abilitato di cui all’art. 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 22 luglio 1998.

Entro 5 giorni dalla presentazione della domanda l’Agenzia delle Entrate provvederà a rilasciare al contribuente una ricevuta che attesterà la presa in carico dell’istanza oppure lo scarto della medesima, a seguito dei controlli dei dati in essa contenuti e con la specificazione delle relative motivazioni che sussistono.

Entro dieci giorni dalla scadenza della procedura di domanda, l’ente pubblicherà un provvedimento firmato dal Direttore con il quale renderà nota la percentuale del bonus effettivamente utilizzabile da ciascuno rispetto all’importo richiesto.

L’importo assegnato sarà utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta nel quale sono state sostenute le spese in diminuzione delle imposte dovute. L’eventuale ammontare non utilizzato potrà essere fruito nei periodi di imposta successivi.

Nel caso in cui si intende sostituire un’istanza precedentemente trasmessa è possibile presentarne una nuova entro i termini di cui sopra. L’ ultima istanza trasmessa sostituisce tutte quelle precedentemente inviate.

fonte immagine: https://pixabay.com/it/photos/sistema-solare-tetto-2939551/

Continua a leggere su atuttonotizie.it

Vuoi essere sempre aggiornato e ricevere le principali notizie del giorno? Iscriviti alla nostra Newsletter

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Exit mobile version