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Decreto Sostegni bis: bonus per attività rimaste chiuse

In arrivo bonus per le attività rimaste chiuse nel 2021. Ecco le novità introdotte dal Decreto Sostegni bis approvato in Consiglio dei Ministri il 20 maggio 2021.

In arrivo bonus per le attività rimaste chiuse nel 2021. Ecco le novità introdotte dal Decreto Sostegni bis approvato in Consiglio dei Ministri il 20 maggio 2021.

Approvato in via definitiva il decreto Sostegni bis da 40 miliardi di euro che prevede nuovi contributi a fondo perduto per il sostegno delle attività economiche che, a causa della pandemia e delle conseguenti misure restrittive, sono rimaste chiuse per almeno 4 mesi a partire dal 1° gennaio 2021.

Decreto Sostegni bis: in arrivo bonus per attività chiuse nel 2021

Diversi bar e ristoranti hanno riaperto a seguito di un allentamento delle restrizioni legate alla pandemia di Covid-19. Tuttavia molte altre attività economiche sono rimaste chiuse per mancanza di spazi esterni. Ricordiamo infatti che fino al 1° giugno anche nelle zone gialle sono vietate le consumazioni all’interno dei locali. Per questo il Decreto Sostegni bis prevede misure a sostegno di chi non ha potuto riaprire la propria attività.

 “Per l’anno 2021, viene istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, con una dotazione di 100 milioni di euro, un ‘Fondo per il sostegno alle attività economiche chiuse’ al fine di favorire la continuità delle attività economiche che, per effetto delle misure restrittive (adottate ai sensi degli articoli 1 e 2 del DL 25 marzo 2020, n. 19) nel periodo intercorrente fra il 1° gennaio 2021 e la data di conversione del presente decreto, hanno dovuto chiudere per un periodo complessivo di almeno 4 mesi”, così recita l’art. 2 della bozza del Decreto Sostegni bis approvato in Consiglio dei Ministri il 20 maggio 2021.

Non è ancora possibile stabilire con certezza quali siano i requisiti per poter richiedere il bonus attività chiuse, in quanto essi saranno stabiliti con successivo decreto del Ministero dello sviluppo economico, come si legge ancora nella bozza: “I soggetti beneficiari e l’ammontare dell’aiuto saranno determinati, con successivo decreto del Ministero dello sviluppo economico, che di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, dovrà essere adottato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del Sostegni bis, tenendo conto delle misure di ristoro già adottate per specifici settori economici nonché dei contributi a fondo perduto concessi ai sensi dell’articolo 1 del Decreto Sostegni, e dell’articolo 1 del presente decreto”.

Con lo stesso provvedimento saranno poi individuate le modalità di erogazione della misura per garantire il pagamento entro i successivi trenta giorni.

I contributi, si apprende dalla bozza, “saranno concessi nel rispetto della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 finale «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19», e successive modificazioni”.

Le novità del Sostegni bis

Il decreto sostegni bis prevede misure a favore anche di altre categorie. I 40 miliardi di euro del fondo saranno ripartiti infatti tra vari ambiti: sostegno alle imprese e operatori del terzo settore, lavoro e contrasto alla povertà, salute e sicurezza, sostegno agli enti territoriali, rinnovando il contributo a fondo perduto ai soggetti possessori di partita IVA.

500 milioni di euro sono riservati alla cultura, 120 milioni per il settore della ristorazione nei centri storici e per il settore del wedding; 20 milioni sono invece destinati ai parchi tematici, acquari, parchi geologici e giardini zoologici; 100 milioni andranno a favore del settore aereo e 300 milioni al settore aeroportuale. Prevista anche una quota di 8 milioni per i comuni per il mancato incasso dei ristori per l’affitto del suolo pubblico da parte di circhi o spettacoli viaggianti.

Il Decreto Sostegni bis introduce inoltre l’attivazione automatica di un nuovo contributo per coloro che lo hanno richiesto o lo richiederanno entro il 28 maggio e di un contributo alternativo per chi nel secondo periodo d’imposta del 2019 non ha registrato ricavi superiori ai 10 milioni di euro e ha subìto una perdita del fatturato (e dei corrispettivi) medio mensile di almeno il 30%. Il decreto prevede anche un contributo a fondo perduto che prenderà in considerazione l’utile invece del fatturato e terrà conto dei ristori e sostegni già percepiti nel 2020.

Ai lavoratori stagionali nel settore del turismo, dello sport e dello spettacolo, a cui nel primo decreto Sostegni era stata concessa un’indennità di 2.400 euro, sarà riconosciuta un’indennità di 1.600 euro. Sono previsti indennizzi non solo per gli artisti che hanno all’attivo nel 2020 almeno 7 giornate lavorative e un reddito inferiore a 35mila euro, ma anche per chi conta almeno 30 giornate di lavoro e un reddito inferiore a 75mila euro.

Inoltre, la bozza del Decreto Sostegni bis prevede che – sempre per attenuare l’impatto finanziario sulle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell’esercizio delle rispettive attività – venga istituito un fondo con una dotazione di 600 milioni di euro per l’anno 2021, indirizzato “alla concessione da parte dei comuni di una riduzione della Tari in favore delle predette categorie economiche”.

Per tutte le strutture recettive rimaste chiuse a causa delle restrizioni sono previsti sconti anche sulle bollette (sono stati stanziati 600 milioni di euro per richiedere lo sconto sulle bollette e sulle utenze elettriche non domestiche. Lo sconto si applica al trasporto e gestione del contatore e a oneri generali di sistema) e sul canone Rai (riduzione del 30% riservata a tutte le strutture ricettive – alberghi, ristoranti, bar – che sono rimasti chiusi nei primi mesi dell’anno oppure hanno registrato cali di fatturato). Per la riduzione del canone televisivo sono stati erogati 25 milioni di euro.

Blocco dei licenziamenti

Sul fronte lavorativo nel decreto sostegni bis è incluso anche il blocco dei licenziamenti. Il provvedimento stabilisce la proroga di divieto di licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo e di licenziamento collettivo dal 30 giugno fino al 28 agosto 2021 per tutti i datori di lavoro e dal 1° luglio al 31 ottobre 2021 per i destinatari del FIS, della Cassa integrazione in deroga e dei Fondi di solidarietà bilaterale.

Tuttavia, il divieto di licenziamento non si applica in caso di cessazione definitiva dell’attività dell’impresa, della cessazione conseguente alla messa in liquidazione della società senza continuazione, anche parziale, dell’attività, tantomeno in caso di fallimento, quando non sia previsto l’esercizio provvisorio dell’impresa o ne sia disposta la cessazione.

fonte immagine: https://pixabay.com/it/photos/euro-valuta-soldi-finanza-163475/

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