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Riscaldamenti, firmato il decreto con le nuove regole

Il ministero della Transizione Ecologica ha pubblicato sul proprio sito le regole sui riscaldamenti previste dal nuovo decreto firmato dal ministro Cingolani.

Il ministero della Transizione Ecologica ha pubblicato sul proprio sito le regole sui riscaldamenti previste dal nuovo decreto firmato dal ministro Cingolani.

È stato firmato dal ministro della Transizione Ecologica, Roberto Cingolani, il decreto con le nuove regole sul riscaldamento che stabilisce anche quando si possono accendere i termosifoni nelle varie zone d’Italia. Ecco cosa prevede il piano.

Riscaldamenti, Cingolani ha firmato il decreto: ecco cosa prevede

Il Ministero della transizione ecologica ha annunciato che il ministro Roberto Cingolani ha firmato il decreto che definisce “i nuovi limiti temporali di esercizio degli impianti termici di climatizzazione alimentati a gas naturale e la riduzione di un grado dei valori massimi delle temperature degli ambienti riscaldati, da applicare per la prossima stagione invernale come previsto dal Piano di riduzione dei consumi di gas naturale”. “Il periodo di accensione – si legge sul sito del Mitedegli impianti è ridotto di un’ora al giorno e il periodo di funzionamento della stagione invernale 2022-2023 è accorciato di 15 giorni, posticipando di 8 giorni la data di inizio e anticipando di 7 la data di fine esercizio”.

Dunque il nuovo provvedimento prevede la riduzione di un’ora al giorno del periodo di accensione degli impianti di riscaldamento e l’accorciamento di 15 giorni del periodo di funzionamento della stagione invernale, posticipando di otto giorni rispetto al consueto la dara di accensione dei termosifoni e anticipando di sette giorni lo spegnimento. Inoltre, i riscaldamenti dovranno abbassarsi di un grado, con l’obiettivo di risparmiare nel complesso 2,7 miliardi di metri cubi di gas. Ciò, secondo i calcoli dell’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile (Enea), si traduce in una media di risparmi a famiglia di 179 euro in bolletta.

Per quanto riguarda la temperatura dell’aria, il nuovo decreto prevede un ulteriore abbassamento di 1° dei valori. Per le attività industriali e artigianali la temperatura è fissata per convenzione a 18 gradi (con 2 di tolleranza), mentre per gli altri edifici il valore di riferimento è di 20 gradi (sempre con 2 di tolleranza). Ora si scende a 17 e 19 gradi. “Durante il periodo di funzionamento nella stagione invernale 2022-2023 degli impianti termici di climatizzazione alimentati a gas naturale, i valori di temperatura dell’aria indicati all’articolo 3, comma 1, del DPR n.74/2013 sono ridotti di 1°C”, recita il decreto.

Le disposizioni stabilite dal decreto non si applicano a tutte le strutture, sono previste delle esenzioni: “Non si applicano agli edifici adibiti a luoghi di cura, scuole materne e asili nido, piscine, saune e assimilabili e agli edifici adibiti ad attività industriali, artigianali e simili per i quali le autorità comunali abbiano già concesso deroghe ai limiti di temperatura dell’aria, oltre che agli edifici che sono dotati di impianti alimentati prevalentemente a energie rinnovabili”, si legge nel testo.

Date e orari di accensione dei riscaldamenti in base alla zona

Come detto, il decreto firmato da Cingolani stabilisce anche date e orari in cui si possono accendere i termosifoni nelle varie zone d’Italia. Questa è la “cartina” di accensione dei riscaldamenti a seconda delle sei zone climatiche individuate in Italia che tengono conto della media delle temperature giornaliere. Si va dalla A (zona più calda) alla F (zona più fredda):

  • Zona A (Lampedusa, Porto Empedocle): i termosifoni potranno essere accesi dall’8 dicembre al 7 marzo per 5 ore al giorno;
  • Zona B (Agrigento, Reggio Calabria, Messina e Trapani): i riscaldamenti vanno accesi dall’8 dicembre al 23 marzo per 7 ore;
  • Zona C (Napoli, Imperia, Cagliari, gran parte della Puglia): dal 22 novembre al 23 marzo per 9 ore al giorno;
  • Zona D (Firenze, Foggia, Roma, Ancona, Oristano e gran parte di Toscana, Umbria, Lazio, Campania): dall’8 novembre al 7 aprile per 11 ore giornaliere;
  • Zona E (Aosta, Torino, Milano, Bologna, la pianura padana, il nord, la dorsale appenninica, l’Aquila e la Basilicata): dal 22 ottobre al 7 aprile per 13 ore al giorno;
  • Zona F (Belluno, Cuneo e i comuni dell’arco alpino): nessuna limitazione.

Sulla base di questa suddivisione, quindi, le date differiscono da quelle tradizionali. A Milano sarà possibile accendere il riscaldamento a partire dal 22 ottobre anziché dal 15, come di consueto. Lo spegnimento è anticipato al 7 aprile (in precedenza era il 15 aprile). A Roma, invece, l’accensione del riscaldamento è posticipata dal primo all’8 novembre. I termosifoni potranno essere accesi fino al 7 aprile, anziché fino al 15 aprile. La temperatura nelle abitazioni, che è fissata a 20 gradi per convenzione, dovrà scendere a 19.

Il decreto prevede però una forma di flessibilità per i Comuni: “In presenza di situazioni climatiche particolarmente severe, le autorità comunali, con proprio provvedimento motivato, possono autorizzare l’accensione degli impianti termici alimentati a gas anche al di fuori dei periodi indicati al decreto, purché per una durata giornaliera ridotta”.

I Comuni sono pronti a chiedere al prossimo governo 200 milioni da inserire nel dl Aiuti quater.

Atteso vademecum Enea

Il sito del ministero della Transizione ecologica fa presente che presto, per agevolare l’applicazione delle nuove disposizioni, Enea pubblicherà un vademecum “con le indicazioni essenziali per impostare in modo corretto la temperatura di riscaldamento che gli amministratori di condominio potranno rendere disponibile ai condomini”.

fonte immagine: https://pixabay.com/it/photos/termostato-riscaldamento-termosifone-250556/

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