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Superbonus anche per la sostituzione infissi: i requisiti

L’Agenzia delle Entrate ha dato il via libera alla possibilità di beneficiare del Superbonus 110% anche per la sostituzione degli infissi.

L’Agenzia delle Entrate ha dato il via libera alla possibilità di beneficiare del Superbonus 110% anche per la sostituzione degli infissi.

L’Agenzia delle Entrate ha confermato la possibilità di usufruire del Superbonus 110% anche per la sostituzione degli infissi, anche in presenza di modifiche, sia per quanto riguarda la posizione che la dimensione, purchè vengano rispettate specifiche condizioni.

Superbonus 110%, ok dell’Agenzia delle Entrate anche per la sostituzione degli infissi

Nell’evadere la richiesta di un utente (risposta all’interpello numero 524 del 30 luglio 2021), l’Agenzia delle Entrate ha sciolto ogni dubbio in merito al superbonus per la sostituzione degli infissi. L’ ente ha dato il via libera alla possibilità di beneficiare dell’incentivo per la sostituzione degli infissi, anche con posizione e dimensioni diverse; l’importante è che non si tratti di una nuova installazione e che la superficie non sia minore o uguale alla precedente.

Il caso specifico preso in analisi dell’Agenzia delle Entrate faceva riferimento alla ristrutturazione di un immobile residenziale unifamiliare. Il quesito posto riguardava la sostituzione degli infissi che prevedeva delle modifiche, ossia degli spostamenti del foro architettonico e variazioni delle dimensioni. Sulla base di questo caso l’Agenzia delle Entrate ha dunque confermato la possibilità di poter accedere ai benefici del Superbonus.

I requisiti da rispettare

Come spiegato dall’ente stesso, chi usufruisce della detrazione deve rispettare determinate condizioni.

“Sentito il Ministero dello sviluppo economico, si ritiene che nella disciplina del Superbonus gli interventi su serramenti e infissi possono essere esclusivamente “trainati” ai sensi del citato articolo 119, comma 2 del decreto Rilancio. Come nell’Ecobonus, l’intervento deve configurarsi come sostituzione di componenti già esistenti o di loro parti e non come nuova installazione”, riferisce l’Agenzia delle Entrate. “Ciò considerato, per gli interventi diversi da quelli di demolizione e ricostruzione è possibile fruire dell’Ecobonus anche nell’ipotesi di interventi di spostamento e variazione dimensionale degli infissi, a condizione che la superficie totale degli infissi nella situazione post intervento sia minore o uguale di quella ex ante. Ciò a garanzia del principio di risparmio energetico”, si legge ancora nella nota diffusa dall’ente.

Sebbene l’Agenzia abbia confermato la possibilità di usufruire del superbonus per la sostituzione degli infissi, anche in presenza di modifiche, si deve comunque trattare di lavori trainanti che rispondano alle caratteristiche richieste dalla normativa italiana.

Per poter accedere alla detrazione, è infatti necessario che gli interventi effettuati siano inquadrabili come “ristrutturazione edilizia ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lett. d) del D.P.R. n. 380 del 2001 (TU dell’Edilizia) e che dal titolo amministrativo autorizzativo risulti che non si tratta di un intervento di nuova costruzione”.

Ai lavori principali, di efficientamento energetico o consolidamento, si legano i lavori trainanti. La detrazione è estesa anche a quest’ultimi, purchè essi siano eseguiti insieme a uno degli interventi di isolamento termico, di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale o di riduzione del rischio sismico.

A chi si rivolge il bonus

La detrazione relativa agli infissi riguarda tutte le tipologie di serramenti, anche porte e portoni, capaci di assicurare un miglioramento del rendimento energetico rispetto a quelli installati in precedenza.

L’intervento deve consistere solo nella sostituzione di elementi già esistenti o sue parti e deve riguardare stanze o vani riscaldati, e quindi proteggerli verso l’esterno o verso vani non riscaldati; assicurando un valore di trasmittanza termica (Uw) inferiore o uguale al valore di legge.

Il Superbonus 110% per la sostituzione degli infissi è destinato sia agli immobili in condominio che agli edifici unifamiliari. Nel primo caso la detrazione si applica se si provvede alla coibentazione dell’edificio aumentando di due classi il rendimento energetico o se si sostituisce l’impianto di riscaldamento centralizzato. Nel secondo caso se si isolano termicamente le superfici opache o se si sostituisce l’impianto di riscaldamento.

fonte immagine: https://pixabay.com/it/photos/white-finestra-vetro-scudo-telaio-2563976/

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